In vista dei cambiamenti portati dal nuovo Decreto Covid, facciamo due riflessioni su cosa cambia negli ambienti di lavoro , corredate da indicazioni operative per le imprese.
Protocolli di sicurezza anticontagio
Anche nel nuovo Decreto, i cosiddetti Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Considerando che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non si è purtroppo ancora azzerato, neanche per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione, fra le righe del Decreto è consigliato quindi di continuare ad applicare i Protocolli, che sono da considerare come “strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”.
Questo anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi), che indica gli “obblighi dei Datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e la cui operatività non è legata il perdurare dello stato di emergenza.
Ricordiamo che tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (e successive modificazioni e integrazioni), nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (come il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri).
Si ricorda inoltre che, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza, rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro.
Green Pass nei luoghi di lavoro
Come anticipato e come ormai noto, il nuovo decreto Covid prevede il graduale superamento del Green Pass. In sintesi: dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro anche solo con il Green Pass Base; dal 1° maggio è interamente eliminato l’obbligo di possesso del Green Pass, sia nella versione base sia in quella rafforzata.
In particolare, fermo l’obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, dal 1° aprile anche i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il cosiddetto Green Pass Base. L’obbligo di Green Pass Base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 anche per i lavoratori under 50 (art. 9-septies del DL n. 52/2021).
Fino al 30 aprile 2022 permane anche l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense aziendali e al catering continuativo su base contrattuale.
Uso di mascherine
Il nuovo decreto Covid ha prorogato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso come i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico; nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Quindi, fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008.
Proroghe al 30 giugno 2022
Nel nuovo provvedimento sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
- Le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- Le disposizioni inerenti ai lavoratori fragilie, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).